Fasc. 7160 /2011- XX12 Area III^
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purchè munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.
Art. 2
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 429 del 15.12.2011
, concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri
abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose per l'anno 2012;
RITENUTO di dovere applicare, per il territorio di questa provincia, a norma dell'art. 6 del vigente C. d. S., le direttive contenute nel citato atto normativo, al fine di garantire in via prioritaria le migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale nei citati periodi,
RITENUTO di dovere applicare, per il territorio di questa provincia, a norma dell'art. 6 del vigente C. d. S., le direttive contenute nel citato atto normativo, al fine di garantire in via prioritaria le migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale nei citati periodi,
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
VISTO l'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
D E C R E T A
Art. 1
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi
di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre
e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore
24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile ;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;
k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;
m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;
q) dalle 14,00 alle 23 del 27 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;
s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto:
t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 11 agosto;
v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;
z) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
hh) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purchè munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il
periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in
coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del
periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli
diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di
rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti
attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia,
Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano
Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate
tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonché ai complessi
veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere
caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di
spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli
impiegati in trasporti combinati strada-rotaia ( combinato ferroviario) o strada-mare (combinato
marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che
rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei
Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto,
la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello
proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui
traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria
e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti
all'estero, che utilizzano le tratte marittime di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dei
Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di
applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto
combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di
cui all'art.1 non trova applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in
presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di
quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di
Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti
di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del
divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di
veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e
delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di
servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana"
nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché
contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla
distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni
agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano
motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati
alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci
freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento,
latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro.
2 . Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle
giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso
più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle
operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria
degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a
decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa
intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui
all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r),
che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto
di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed
urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione
industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente
documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga,
devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità , non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di
più veicoli se connessi alla stessa necessità ;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni
di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area
territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti
indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e modalità già specificate all'art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità , corrispondente alla durata della campagna di produzione
agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione
delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a
circolare;
c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle
quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia
comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in
regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà , da
parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in
ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione
di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione
a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità ; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza
del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione
alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni
di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto
richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le
modalità già specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), relative ai veicoli da
impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base
di specifica documentazione che comprovi la necessità , da parte dell'azienda di produzione, per
motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le
medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati
ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da
parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non
sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è
ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le
eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal
vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura
-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata
anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede
l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal
caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il
viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può
essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove
ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o
da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle
autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati
motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo,
del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno
tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei
tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine
potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree
attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi
di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di
servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana"
nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché
contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui
all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo,
oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 15 settembre compresi,
dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad
eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste
nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga
nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti,
previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni
prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse
nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da
rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante,
la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere
rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di
estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che
possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse
autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti
riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e
della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene
prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla
deroga.
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Macerata, lì 29 Dicembre 2011
IL PREFETTO
(Piscitelli)
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Macerata, lì 29 Dicembre 2011
IL PREFETTO
(Piscitelli)



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