VISTA la legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e succ. modifiche ed
integrazioni;
VISTA la circolare n. 424/02/0R/2/661 datata 8 maggio 2002, del Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - concernente le
direttive impartite ai Prefetti in materia di Protezione Civile, con specifico riferimento
all'adozione dei provvedimenti necessari alla salvaguardia ed a tutela della pubblica e privata
incolumità ;
VISTO il precedente provvedimento del 30 Novembre 2011, con il quale è stato disposto
l'assoluto divieto di accedere alle quote sommitali del Vulcano Etna, sia sul versante sud, oltre
la quota di metri 2920 (in prossimità della Torre del Filosofo) e sul versante nord oltre la quota
di metri 2990 (in prossimità di Punta Lucia);
VISTO il bollettino di vigilanza e criticità dei vulcani italiani n. 1 in data 05 Gennaio 2012
del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - Centro Funzionale Centrale Rischio Vulcanico,
nel quale è stato segnalato che "sulla base delle informazioni e
aggiornamenti pervenuti fino ad ora, con riferimento al documento - Attività vulcanica dell'Etna:
livelli di criticità e relativi possibili scenari - e tenendo presente che è comunque sempre
possibile una rapida evoluzione dei fenomeni, con il conseguente repentino passaggio a livelli di
criticità più elevati, si reputa che, sulla zona sommitale, attualmente la criticità per attivitÃ
vulcanica sia sul livello di criticità ordinaria".
CONSIDERATO che l'aggiornamento della situazione sullo stato di attività dell'Etna al 09
Gennaio 2012 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Catania,
evidenzia, che: "Nel complesso si ritiene che allo stato attuale,
l'attività eruttiva dell'Etna osservata nel periodo 2011/2012, iniziata a partire dal 2 Gennaio
2011 dal cratere a pozzo posto alla base del cratere di SE (adesso Nuovo CSE) ed evolutasi
producendo diciannove eventi parossistici di fontane di lava, possa continuare con le stesse
modalità portando a nuove manifestazioni eruttive sempre dal Nuovo CSE, con una intensitÃ
comparabile a quella degli episodi parossistici precedenti. La ripresa di questa attività sarÃ
preannunciata, almeno alcune ore prima, da variazioni significative dei parametri
monitorati".
TENUTO CONTO, pertanto, che - in relazione a quanto emerso dalle risultanze esposte dal
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nonché dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia - sussiste l'attuale stato di attività di pericolo del Vulcano Etna;
VISTE le risultanze della riunione tenutasi in data 09 gennaio 2012, nel corso della quale il
Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico - ha prodotto un
elaborato con il quale è proposto un sistema di allertamento correlato ai diversi livelli di
criticità degli eventi vulcanici e contenente ipotesi di modalità di fruizione delle aree sommitali
con appropriati margini di sicurezza;
RAVVISATA l'opportunità , pertanto, nelle more della definitiva stesura di tale documento, di
prorogare la durata dell'interdizione alle quote sommitali dell'Etna e ciò ai fini della
salvaguardia ed a tutela della pubblica e privata incolumità a persone o cose;
VISTO l'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
per le finalità di cui in premessa,
ORDINA
a decorrere dal 13 gennaio 2012 e fino al 28 febbraio 2012, salvo eventuali ulteriori
proroghe, è confermato l'assoluto divieto di accedere al Vulcano Etna sul versante sud, oltre la
quota di metri 2920 (in prossimità della Torre del Filosofo) e sul versante nord oltre la quota di
metri 2990 (in prossimità di Punta Lucia).
La predetta interdizione non si pone per il personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, di soccorso e di protezione civile, nonché nei confronti dei giornalisti, muniti di
tesserino di iscrizione all'Ordine, per il solo tempo necessario ai servizi, purchè assistiti da
personale tecnico specializzato esperto dei luoghi.
I Sindaci dei Comuni interessati procederanno alla pubblicazione ed alla diffusione della
presente ordinanza - con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni - e vigileranno con
l'ausilio dei Comandanti delle Polizie Municipali per la scrupolosa e puntuale osservanza della
stessa.
I Sindaci, inoltre, avranno cura di dare, in maniera capillare, la massima diffusione del
predetto divieto di accesso alle quote sommatali del vulcano (con cartelli in varie
lingue dislocati sul territorio di competenza, pubblicazione sui siti
comunali, informazioni alle strutture alberghiere, ecc. ecc.) sottolineando i rischi in caso di
improvvise manifestazioni vulcaniche.
Il Direttore dell'Ente Parco dell'Etna disporrà l'installazione della cartellonistica, in
diverse lingue, indicando il divieto di accesso.
I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.
Il Questore di Catania è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico, di concerto
con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con la collaborazione dell'Ente Parco Etna,
è incaricato del completamento, entro il giorno 15 febbraio 2012, del documento di cui alla
riunione del 09 gennaio 2012, al fine di definire le modalità di allertamento in relazione ai
diversi livelli di criticità nonchè, in relazione alle fruizione delle aree sommitali del vulcano
con appropriati margini di sicurezza, le ipotesi di regolamentazione dell'accesso da sottoporre
all'adozione degli enti territorialmente competenti.



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